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Sez. L, Sentenza n. 1841 del 01/02/2016 (Rv. 638674 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Dipendenti RAI - Assunzione a termine ex art. 1, comma 2, lett. e), della l. n. 230 del 1962 - Pluralità di requisiti - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638674-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di assunzione a termine di dipendenti RAI, l'art. 1, comma 2, lett. e), della l. n. 230 del 1962, come modificato dalla l. n. 266 del 1977, consente l'assunzione a termine di personale per più spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, purché ricorrano una pluralità di requisiti, riferibili alla specificità e temporaneità dello spettacolo e dell'esigenza lavorativa, quali la durata limitata e la singolarità dell'evento, nell'ambito della complessiva programmazione, nonché il vincolo di necessità diretta tra il contributo professionale del lavoratore assunto e le caratteristiche del programma a cui ha collaborato. (Fattispecie relativa a più contratti a termine stipulati dalla RAI con un assistente alla regia, le cui mansioni non presentavano alcuna peculiarità distintiva).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. E, Legge 23/05/1977 num. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)