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Sez. L, Sentenza n. 17873 del 09/09/2016 (Rv. 641141 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Assunzioni a termine - Ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e lett. e) della l. n. 230 del 1962 - Distinzioni.
Stato
decisa il 2016-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641141-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di contratti a tempo determinato regolati dalla l. n. 230 del 1962, per il settore degli spettacoli rilevano due fattispecie che si differenziano nelle caratteristiche delle attività, in quanto la prima, ex art. 1, comma 2, lett. a), come integrata dal n. 49 dell'elenco allegato al d.P.R. n. 1525 del 1963, prende in esame nel suo insieme attività di preparazione o produzione di spettacoli che, in presenza delle condizioni specificamente previste, sono stagionali per natura, mentre la seconda, di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), come riformulata dalla l. n. 266 del 1977, ha riguardo a prestazioni, che pur non necessariamente caratterizzate dalla stagionalità, si inseriscono con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, senza che sia sufficiente la mera qualifica artistica o tecnica del personale, e dovendo il contributo del soggetto esterno non essere suscettibile di sostituzione con quello del personale a tempo indeterminato dell'azienda.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. a), Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. e), Legge 23/05/1977 num. 266 art. 1, DPR 07/10/1963 num. 1525 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)