Sez. 2, Sentenza n. 3504 del 23/10/1975 (Rv. 377678 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - CHIAMATA IN CAUSA DEL VENDITORE - POTERI DELL'INTERVENTORE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - INCLUSIONE - ACQUIESCENZA DEL COMPRATORE - IRRILEVANZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - CHIAMATA IN CAUSA DEL VENDITORE - POTERI DELL'INTERVENTORE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - INCLUSIONE - ACQUIESCENZA DEL COMPRATORE - IRRILEVANZA.*
Qualora il compratore, convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, chiami in causa il venditore ex art 1485 cod civ, quest'ultimo diviene parte in giudizio, con tutti i relativi doveri e poteri, fra cui quello di impugnare la decisione emessa in ordine al rapporto tra terzo e compratore, ancorche questi vi abbia fatto acquiescenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1485, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)