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Sez. L, Sentenza n. 6768 del 13/03/2008 (Rv. 602247 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Retribuzioni rientranti nel mininale retributivo - Omessa denuncia - Obbligazione nei confronti dei dipendenti - Insussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602247-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di omissioni contributive, non incorre nella sanzione "una tantum" di cui all'art. 1, comma 217, della legge n. 662 del 1996 il datore di lavoro che non registri e non denunci retribuzioni che rientrano nel minimale retributivo di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, come convertito nella legge n. 389 del 1989, ma alla cui corresponsione non si sia obbligato nei confronti dei dipendenti con il contratto individuale o con quello aziendale e che abbia registrato e denunciato le minori retribuzioni pattuite. Ne consegue che, in tal caso, sulle maggiori retribuzioni di cui al minimale sono dovuti solo i contributi omessi e le somme aggiuntive.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)