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Sez. L, Sentenza n. 533 del 15/01/2003 (Rv. 559772 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Evasione e omissione contributiva - Differenza - Oneri di segnalazione del debito contributivo - Omessa ottemperanza di uno solo di essi - Evasione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559772-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Connotato essenziale della omissione contributiva è la possibilità Di rilevazione da parte dell'Ente dell'esistenza e della misura dei contributi non pagati, mentre ricorre la più grave ipotesi di evasione contributiva quando tale rivelazione non sia possibile perché il credito dall'Ente previdenziale non risulta da alcuna documentazione di provenienza del soggetto obbligato. Considerato che gli oneri di segnalazione del debito contributivo sono molteplici, la mancata ottemperanza ad uno solo di essi (nella specie, mancato invio dei DM 10 alla scadenza, pur in presenza di regolare tenuta dei libri paga), non configura la più grave ipotesi di evasione, che riguarda l'assenza completa di documentazione tesa ad occultare il debito contributivo.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 217 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)