Sez. 5, Sentenza n. 16648 del 29/07/2011 (Rv. 618857 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO | Trasferimento di beni - Acquisto oneroso da parte dell'Amministrazione finanziaria - Imposta di registro - Criteri di tassazione - Natura dell'atto - Rilevanza - Assimilabilità ad una transazione o ad un atto dell'autorità giudiziaria - Esclusione - Prevalenza dell'effetto raggiunto rispetto alla forma - Applicabilità del regime tariffario previsto per i trasferimenti a favore dello Stato - Conseguenze - Registrazione a tassa fissa.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO
In tema di imposta di registro la cessione di beni a titolo oneroso intervenuta tra una società privata e l'Amministrazione finanziaria, in difetto di espressa previsione, non è assimilabile ad un atto di transazione, né è equiparabile agli atti dell'autorità giudiziaria (come invece previsto dall'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ma solo ai fini dell'imposta complementare e con riguardo allo Stato); ne consegue l'applicazione dello specifico regime tributario previsto per i trasferimenti a favore dello Stato, per la prevalenza degli effetti dell'atto rispetto alla sua forma giuridica, essendo l'effetto traslativo della proprietà immobiliare a determinare la tassabilità ad imposta fissa e non proporzionale ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al cit. d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero a prescindere dallo schema negoziale scelto dalle parti per conseguire lo scopo che in concreto intendevano realizzare.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)