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Sez. 5, Sentenza n. 9495 del 21/04/2010 (Rv. 612470 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO | Università - Trasferimenti immobiliari - Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Regime tariffario previsto per lo Stato - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612470-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO

Il regime fiscale contemplato dall'art. 1.5, della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dagli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, che, per i trasferimenti immobiliari in favore dello Stato, prevedono l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dall'imposta ipotecaria e catastale non è riferibile alle Università, le quali, a seguito della riforma di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno natura di enti pubblici autonomi e non più di organi dello Stato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 33, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1, Legge 09/05/1989 num. 168 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)