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Sez. 3, Sentenza n. 6284 del 22/11/1982 (Rv. 423941 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - POTERI DELL'AFFITTUARIO - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - LEGGE N. 11 DEL 1971 - DISCIPLINA CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEI MIGLIORAMENTI DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - CONDIZIONE - INERZIA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - CONSEGUENZE IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DELLA PROROGA DODECENNALE DELL'AFFITTO, PER I MIGLIORAMENTI ESEGUITI DALL'AFFITTUARIO, EX ART. 12 LEGGE N. 11 DEL 1971.*
Stato
decisa il 1982-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423941-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - POTERI DELL'AFFITTUARIO - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - LEGGE N. 11 DEL 1971 - DISCIPLINA CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEI MIGLIORAMENTI DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - CONDIZIONE - INERZIA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - CONSEGUENZE IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DELLA PROROGA DODECENNALE DELL'AFFITTO, PER I MIGLIORAMENTI ESEGUITI DALL'AFFITTUARIO, EX ART. 12 LEGGE N. 11 DEL 1971.*

L'art. 14 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 non preclude ai proprietari di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti l'iniziativa e l'esecuzione di miglioramenti alla stregua della disposizione generale del precedente art. 11, ma si limita ad attribuire all'affittuario coltivatore diretto il beneficio della semplificazione del procedimento per i miglioramenti di cui assume l'iniziativa, la quale, quindi, resta sempre subordinata, ai sensi dell'art. 11 citato, all'inerzia del proprietario a fronte dell'invito dell'affittuario di eseguire direttamente i miglioramenti, con la conseguenza che, in tanto può applicarsi l'art. 12, primo e secondo comma, della legge n. 11 del 1971 (come risultante a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 153 del 1977), e pertanto riconoscersi la prevalenza della proroga dodecennale dell'affitto sul diritto del locatore a rientrare nel possesso del fondo ex art. 1, lett. A), del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, in quanto si accerti non solo che i miglioramenti abbiano comportato un aumento di valore del fondo ed un incremento della sua produttività, bensì pure che sussista l'inerzia del proprietario, sollecitato nelle forme e secondo i termini previsti dal menzionato art. 11. (V 1168/79, mass n 397380; (V 3148/78, mass n 392607).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)