Sez. L, Sentenza n. 1168 del 22/02/1979 (Rv. 397380 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA DODECENNALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA DODECENNALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
La proroga dodecennale, stabilita dall'art 12 della legge 11 febbraio 1971 n 11, puo concedersi, determinandosi il consolidamento, ope legis, del rapporto di affittanza agraria anche nei confronti della eventuale opposizione del concedente-coltivatore diretto, che voglia tornare o che intenda far coltivare il fondo dal figlio coltivatore diretto, soltanto per i miglioramenti effettuati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 14, comma primo, della legge predetta. (Conf 3148/78, mass n 392607; (Conf 4731/77, mass n 388343).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)