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Sez. 1, Sentenza n. 1314 del 12/05/1973 (Rv. 363928 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SPROPORZIONE NOTEVOLE TRA LE PRESTAZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363928-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SPROPORZIONE NOTEVOLE TRA LE PRESTAZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di Azione revocatoria fallimentare, il giudizio del giudice del merito, sul valore della prestazione eseguita o dell'obbligazione assunta dal fallito, ai fini dell'accertamento della sproporzione notevole richiesta dal primo comma, n 1, dell'art 67, del RD 16 marzo 1942 n 267, per farsi luogo alla dichiarazione di inefficacia del negozio oggetto dell'anzidetta Azione, si risolve in un giudizio di fatto, che, come tale, si sottrae a Sindacato di legittimita, ove sia sorretto da adeguata e logica motivazione. (Conf 3447/68, mass n 336557).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)