Sez. 3, Sentenza n. 6698 del 14/11/1986 (Rv. 448845 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI DEL GIUDICE) - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO - MOTIVAZIONE - CONFUTAZIONE ESPRESSA DELLE CONTRARIE DEDUZIONI DI PARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI DEL GIUDICE) - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO - MOTIVAZIONE - CONFUTAZIONE ESPRESSA DELLE CONTRARIE DEDUZIONI DI PARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Allorquando il giudice del merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'Obbligo della motivazione è soddisfatto dal richiamo alle argomentazioni accolte, senza la necessità di confutare le contrarie deduzioni di parte, che devono considerarsi implicitamente disattese. Consegue che la richiesta del riesame degli elementi risultanti dalla consulenza tecnica e posti a base della decisione si risolve in un Sindacato dell'apprezzamento del giudice del merito che, in Sede di legittimità, può essere oggetto di censura soltanto se le argomentazioni del consulente trasfuse nella sentenza siano insufficienti o contraddittorie. (Conf 1435/81, mass n 412083; (Conf 481/81, mass n 410951).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)