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Sez. 3, Sentenza n. 481 del 20/01/1981 (Rv. 410951 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410951-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

Il giudice del merito, allorche si uniforma al parere del consulente tecnico d'ufficio, non e tenuto ne ad esporre diffusamente le ragioni di tale adeguamento ne a ribattere i contrari rilievi critici mossi dalle parti all'elaborato dell'esperto, essendo sufficiente - anche in riferimento a tale profilo - il rinvio alla puntuale confutazione fatta a tali rilievi nella consulenza d'ufficio, cui esso giudice dichiara di aderire. (V 991/71, mass n 350951; (Conf 202/68, mass n 331076).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)