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Sez. 3, Sentenza n. 3911 del 03/04/1995 (Rv. 491613 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - IN GENERE | Cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento della cosa principale - Estensione - Cose prive di rapporto con questa ed ivi contenente solo occasionalmente - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491613-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - IN GENERE

Gli obblighi di custodia del depositario, che insorgono successivamente alla consegna della cosa, non rimangono limitati alla cosa nella sua struttura elementare, bensì s'estendono, salvo patto contrario, a tutte quelle che, pur mantenendo una propria autonomia, siano destinate in modo durevole, al suo servizio od ornamento costituendone pertinenza (nella specie, per le imbarcazioni, le dotazioni obbligatorie a norma della legge 6 marzo 1976 n. 51 e dell'art. 23 del D.M. 15 settembre 1977), restandone escluse, in relazione all'art. 818 cod. civ. (il quale pone una presunzione semplice circa l'estensione alle pertinenze degli atti e dei rapporti giuridici che abbiano ad oggetto la cosa principale), quelle cose che non abbiano alcun rapporto con l'altra e che solo occasionalmente vi si trovano in essa contenute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 1766, Legge 06/03/1976 num. 51 CORTE COST., DM Marina Mercantile 15/09/1977 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)