Sez. 3, Sentenza n. 6866 del 21/06/1993 (Rv. 482854 - 01)
Deposito (contratto di) - Obblighi del depositario - Custodia della cosa - In genere | Obbligo di custodia e di restituzione della cosa - Estensione alle pertinenze - Ammissibilità - Fattispecie.
Deposito (contratto di) - Obblighi del depositario - Custodia della cosa - In genere
Nel contratto di deposito la consegna della cosa ed i conseguenti doveri di custodia e di restituzione non restano limitati alla cosa nella sua struttura elementare, ma si estendono, salvo patto contrario, a tutte quelle che, pur mantenendo una propria autonomia, siano destinate in modo durevole al suo servizio od ornamento costituendone pertinenza. (Nella specie, in base all'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che, nel contratto atipico di parcheggio di una roulotte, l'obbligo del depositario di custodia e di restituzione ed, in mancanza, del relativo risarcimento, si estendeva a tutte quelle cose che ne costituivano la normale attrezzatura, quali tende, frigorifero, tavolo, sedie, sacchi a pelo ecc.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)