Sez. 3 - , Sentenza n. 31961 del 16/09/2020 Cc. (dep. 13/11/2020) Rv. 280268 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - PUBBLICO MINISTERO | Illegittima restituzione da parte del giudice per le indagini preliminari di cose sottoposte a sequestro probatorio – Nullità generale ex art. 178, lett. b), cod. proc. pen. – Sussistenza – Ragioni - Deducibilità con il ricorso per cassazione – Possibilità - Fattispecie.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - PUBBLICO MINISTERO
Integra una nullità di ordine generale, ex art. 178, lett. b), cod. proc. pen., che può essere fatta valere con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'illegittima restituzione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei beni sottoposti a sequestro probatorio in violazione dell'art. 262, comma 1, cod. proc. pen., atteso che tale provvedimento, privando il pubblico ministero della possibilità di compiere gli accertamenti indispensabili per sostenere validamente l'accusa in giudizio, incide sulla stessa iniziativa della pubblica accusa nell'esercizio dell'azione penale e sulla sua partecipazione al procedimento. (Fattispecie di dissequestro, disposto dal giudice per le indagini preliminari ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., di opere edilizie ritenute abusive, sottoposte a vincolo probatorio al fine di verificare la sussistenza dei reati urbanistici e paesaggistici denunciati e la legittimità dei provvedimenti di sanatoria successivamente adottati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)