diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4968 del 18/07/1983 (Rv. 429842 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429842-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*

In tema di eccezione d'inadempimento, il rapporto di corrispettività tra le prestazioni dell'una e dell'altra parte va inteso in senso logico ed economico-funzionale e riguardato alla luce del principio di buona fede che deve informare l'interpretazione del negozio anche nelle singole fasi del suo svolgimento. Conseguentemente, la tolleranza manifestata dal contraente adempiente nel non esigere il rigoroso sincronismo della controprestazione dovuta, non comporta - in assenza di diversa pattuizione - la definitiva abdicazione di far valere la promessa contemporaneità di quest'ultima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)