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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6620 del 16/03/2018 (Rv. 648479 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. - Ricorso per regolamento di competenza - Onere della parte ricorrente di indicare e di individuare specificamente le ragioni poste a fondamento del ricorso – Necessità – Ragioni di contestazione evincibili dal contesto del ricorso – Sufficienza.
Stato
decisa il 2018-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648479-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il ricorso per regolamento di competenza nei confronti di un'ordinanza di sospensione deve contenere le ragioni sulle quali si fonda, ossia deve indicare, in forma specifica, le tesi giuridiche che lo sostengono e le argomentazioni in base alle quali si ritenga di censurare la pronuncia; ma, per la peculiarità dell'oggetto di questa, è sufficiente che le ragioni di contestazione della disposta sospensione siano comunque evincibili dal contesto del ricorso, anche mediante l'indicazione della carenza di motivazione - o di valida motivazione - sui presupposti in diritto o con generico richiamo all'errata applicazione dell'art. 295 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)