Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22576 del 04/11/2015 (Rv. 637820 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. - Ricorso per regolamento di competenza - Onere della parte ricorrente di indicare e di individuare specificamente gli atti processuali a fondamento del ricorso - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, avverso l'ordinanza di sospensione del processo ex articolo 295 c.p.c. per violazione dell'articolo 366, n. 6, c.p.c. ove manchi l'indicazione specifica degli atti del giudizio pregiudicante e la loro puntuale individuazione, tra quelli prodotti in giudizio, onde poter essere esaminati dalla S.C. ai fini della risoluzione della questione di sospensione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)