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Sez. 1, Ordinanza n. 21916 del 12/10/2006 (Rv. 594605 - 01)

POPOLAZIONE - ANAGRAFE - SERVIZI ANAGRAFICI - OBBLIGHI DEL CITTADINO - IN GENERE | Dichiarazione di nuova residenza - Opponibilità ai terzi di buona fede - Requisiti - Dichiarazione sia al comune che si abbandona che a quello di nuova residenza - Necessità - Duplicità di atti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di competenza territoriale.
Stato
decisa il 2006-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594605-01

POPOLAZIONE - ANAGRAFE - SERVIZI ANAGRAFICI - OBBLIGHI DEL CITTADINO - IN GENERE

In base al combinato disposto degli artt. 31 disp. att. cod. civ. e 44 cod. civ., ai fini dell'opponibilità ai terzi di buona fede del trasferimento di residenza di una persona fisica è necessaria la denuncia di quest'ultima sia al comune di provenienza che a quello di arrivo, ma non è prescritto che tale doppia dichiarazione debba essere effettuata con distinti atti, poiché, al contrario, gli artt. 13, comma 2, e 18, comma 1, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (recante approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) - con i quali le predette norme codicistiche devono essere coordinate - stabiliscono che siffatte dichiarazioni, da redigersi utilizzando un "modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica", devono essere trasmesse, entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che le ha ricevute "al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione", restando così previsto che la doppia dichiarazione di trasferimento di residenza sia effettuata mediante un unico documento destinato sia al comune che si abbandona che a quello di nuova residenza, il quale è specificamente incaricato di trasmettere il documento stesso anche al comune della precedente residenza. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi ritenuto, ai fini della competenza territoriale in causa di separazione tra coniugi, opponibile all'attore il cambio di residenza del convenuto eseguito in base a rituale dichiarazione consegnata al solo comune di nuova residenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 13 com. 2, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 18 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)