Sez. 3, Sentenza n. 2848 del 07/12/2006 Ud. (dep. 25/01/2007) Rv. 235875 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Omessa adozione del piano di sicurezza - Previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 494 del 1996 - Sanzione applicabile - Individuazione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In materia di tutela dei lavoratori, la sanzione applicabile in caso di omessa adozione del piano esecutivo di sicurezza, previsto dall'art. 9, comma primo lett. c) bis, del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, va individuata in quella prevista per l'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, e contenuta nell'art. 89 dello stesso decreto n. 626, stante il rinvio che lo stesso art. 9 del D.Lgs. n. 494 opera al citato art. 4 D.Lgs. n. 626.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 89, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)