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Sez. 2, Ordinanza n. 33908 del 05/12/2023 (Rv. 669673 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE | Chiusura del fallimento per concordato fallimentare - Assuntore del concordato fallimentare - Esercizio di azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosecuzione di giudizi finalizzati all’acquisizione di poste attive - Scritture formate dal fallito - Opponibilità – Applicabilità degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c. - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669673-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE

In ipotesi di chiusura del fallimento per omologazione del concordato fallimentare, l'assuntore di quest'ultimo, qualora eserciti azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosegua i giudizi finalizzati ad acquisire poste attive intrapresi da costui o dal curatore, si pone nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito stesso, con conseguente opponibilità nei suoi confronti delle scritture formate da quest'ultimo e applicabilità nei suoi riguardi degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c..

Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)