diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4698 del 25/02/2011 (Rv. 617282 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE | Obblighi - Limitazione convenzionale, accolta nella sentenza di omologazione, ai soli crediti ammessi al passivo - Pretese avanzate da creditori non ammessi - Contestazione verso l'assuntore e mediante impugnazione di provvedimento del giudice delegato emesso in sede di accertamento dell'esecuzione del concordato - Inconfigurabilità.
Stato
decisa il 2011-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617282-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE

In tema di concordato fallimentare, ove gli obblighi dell'assuntore siano stati limitati, con apposita clausola recepita nella sentenza di omologazione, ai soli crediti ammessi al passivo, tale previsione, una volta che la predetta sentenza sia passata in giudicato, non è più contestabile, nè il terzo creditore, che si dolga dell'esclusione del suo credito tra quelli accollati dall'assuntore, può avvalersi allo scopo predetto del reclamo avverso il decreto emesso dal giudice delegato, ex art.136 legge fall., in sede di verifica dell'avvenuta esecuzione del concordato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 135, Legge Falliment. art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)