Sez. 4, Sentenza n. 12599 del 27/09/1995 Ud. (dep. 28/12/1995) Rv. 204051 - 01
Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro | Persona estranea all'organizzazione dell'impresa - Estensione della tutela delle norme antinfortunistiche - Condizioni - Fattispecie.
Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro
Le norme antinfortunistiche sono poste a tutela non di qualsivoglia persona che si trovi fisicamente presente sul luogo ove si svolge l'attività lavorativa, magari per curiosità o addirittura abusivamente, ma di coloro che versino quanto meno in una situazione analoga a quella dei lavoratori e che si siano introdotti sul luogo del lavoro per qualsiasi ragione purché a questo connessa. (Nella fattispecie un operaio avventizio, che fino al giorno prima aveva prestato la sua opera a richiesta del datore di lavoro, in un momento successivo, quantunque dissuaso dal farlo perché il suo apporto lavorativo non era necessario, si era attivato spontaneamente agendo su una macchina presentante le aperture di alimentazione prive di idonei ripari ed aveva riportate lesioni gravissime. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale intervento, anche se non avvenuto nell'adempimento di una prestazione contrattualmente dovuta, non costituiva qualcosa di estemporaneo, occasionale ed imprevedibile ma il naturale completamento della attività prestata e non faceva venire meno, nonostante il carattere di spontaneità, la riconducibilità sotto il profilo causale dell'evento al datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)