Sez. L, Sentenza n. 2381 del 06/03/1987 (Rv. 451559 - 01)
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI - SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE DELLA NUOVA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE - ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ PREESISTENTI - FORMALITÀ PUBBLICITARIE EX ART. 2504 COD. CIV. - DEPOSITO ED ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'ATTO DI FUSIONE - FUNZIONE COSTITUTIVA AI FINI DELLA PRODUZIONE DI DETTI EFFETTI - FATTISPECIE (DEPOSITO DEL RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÀ INCORPORATA EFFETTUATO IN DATA POSTERIORE A QUELLA DELL'ATTO DI FUSIONE MA PRIMA DEL COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ SUINDICATE).*
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI - SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE DELLA NUOVA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE - ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ PREESISTENTI - FORMALITÀ PUBBLICITARIE EX ART. 2504 COD. CIV. - DEPOSITO ED ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'ATTO DI FUSIONE - FUNZIONE COSTITUTIVA AI FINI DELLA PRODUZIONE DI DETTI EFFETTI - FATTISPECIE (DEPOSITO DEL RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÀ INCORPORATA EFFETTUATO IN DATA POSTERIORE A QUELLA DELL'ATTO DI FUSIONE MA PRIMA DEL COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ SUINDICATE).*
Nel caso di fusione (o incorporazione) di società, la nascita del nuovo ente - con la conseguente Estinzione delle società fuse (o di quella incorporata) e l'attuazione, a favore della nuova persona giuridica, di una successione universale analoga a quella mortis causa - non si produce prima dell'adempimento delle formalità pubblicitarie (concernenti il deposito e l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione) previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2504 cod. civ., le quali hanno funzione costitutiva. (nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha disatteso la tesi dell'inesistenza dell'atto di appello, proposto dalla società incorporata e depositato in data posteriore di due giorni a quella dell'atto di fusione, per la Mancanza della prova dell'avvenuto compimento, alla data del deposito del ricorso in appello, delle formalità suddette). (V 3496/80, mass n 407326; (V 2385/78, mass n 391787; (V 2871/71, mass n 354097).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)