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Sez. 1, Sentenza n. 2385 del 17/05/1978 (Rv. 391787 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI UNA SOCIETA PER AZIONI - NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO DA PARTE DELLA SOCIETA INCORPORANTE - ATTO DI APPELLO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA INCORPORATA - NULLITA - COSTITUZIONE IN SEDE DI GRAVAME DELLA SOCIETA INCORPORANTE - SANATORIA EX NUNC - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391787-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI UNA SOCIETA PER AZIONI - NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO DA PARTE DELLA SOCIETA INCORPORANTE - ATTO DI APPELLO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA INCORPORATA - NULLITA - COSTITUZIONE IN SEDE DI GRAVAME DELLA SOCIETA INCORPORANTE - SANATORIA EX NUNC - CONSEGUENZE.*

La fusione delle societa, ai sensi degli artt 2501 e segg cod civ, sia mediante Costituzione di una nuova societa, sia mediante incorporazione, determina automaticamente l'Estinzione della societa assoggettata a fusione ed il subingresso, nei rapporti giuridici ad essa relativi, per successione a titolo universale, della nuova societa o della societa incorporante. Pertanto, qualora nel corso del giudizio di primo grado, promosso da una societa per azioni, si verifichi fusione di questa per incorporazione in altra societa per azioni, ed il processo venga proseguito dalla societa incorporante, ai sensi dell'art 110 cod proc civ, deve affermarsi la nullita, per inesistenza del soggetto convenuto, dello atto d'appello proposto dalla controparte nei confronti della societa incorporata, e conseguentemente ritenersi che la Costituzione in Sede di gravame della societa incorporante, spiegando efficacia sanante solo ex nunc (art 164 secondo comma cod proc civ), non valga ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, verificatosi prima della Costituzione medesima. (V 2871/71, mass n 354097 e n 354098; (V 583/67, mass n 326562).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)