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Sez. 2, Sentenza n. 6971 del 25/03/2011 (Rv. 616848 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Sanzioni amministrative previste dal codice della strada - Impossibilità di procedere all'immediata contestazione - Notifica del verbale al trasgressore entro centocinquanta giorni - Necessità - Luogo di notifica - Individuazione - Risultanze del P.R.A. o dell'archivio nazionale dei veicoli - Sufficienza - Conoscibilità da parte della P.A. - Conseguenze - Possibilità di avvalersi del diverso decorso del termine di cui all'art. 201, ultima parte, del codice della strada - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616848-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

A norma dell'art. 201, comma 1, del codice della strada - nel testo di cui all'art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, applicabile "ratione temporis" - in caso di impossibilità di procedere all'immediata contestazione della relativa violazione, il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore entro il termine di centocinquanta giorni. Al riguardo, se l'esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge - ossia il P.R.A o l'archivio nazionale dei veicoli - la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l'ipotesi residuale prevista dall'ultima parte del citato art. 201, destinata ad operare nel caso in cui l'annotazione del luogo dove la notifica va eseguita non risulti né dal P.R.A., né dall'archivio nazionale; ciò anche alla luce dell'esistenza di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2003 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)