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Sez. 2, Sentenza n. 22400 del 22/10/2009 (Rv. 610457 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni al codice della strada - Notificazione della contestazione ai sensi dell'art. 201 del medesimo codice - Termine di centocinquanta giorni - Impossibilità di identificare l'autore della trasgressione o la sua residenza secondo le risultanze del PRA - Conseguenze - Decorrenza del termine dal momento di possibile identificazione del trasgressore o della sua residenza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610457-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la decorrenza del termine di 150 giorni, entro il quale deve essere notificata la contestazione dell'infrazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 201 del codice della strada, come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 151 del 2003 convertito nella legge n. 214 del 2003, a coincide con quella dell'accertamento della violazione nel solo caso in cui siano stati correttamente ed esaurientemente iscritti nel Pubblico registro automobilistico (PRA), oltre al nome del proprietario, o degli altri soggetti previsti dall'art. 196 cod. strada, anche il luogo di residenza. Ne consegue che, all'impossibilità di identificare in base a detti dati l'autore della trasgressione, si deve assimilare l'ipotesi di inidoneità del luogo di residenza risultante dai pubblici registri, ciò comportando che il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la P.A. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale, nel riscontrare che una prima notifica era avvenuta nel luogo indicato nel pubblico registro e non era andata buon fine per essere l'indirizzo insufficientemente determinato, aveva ritenuto che il termine dei 150 giorni decorresse dal momento in cui l'Amministrazione aveva ricevuto dal comune risultanze anagrafiche più precise).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2003 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)