Sez. L, Sentenza n. 5364 del 14/05/1991 (Rv. 472140 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie | Assenza dal lavoro per cure termali fuori delle ferie annuali - Disciplina ex art. 2110 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Limiti - Conseguenze.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie
L'assenza dal lavoro del dipendente privato, per fruire, fuori delle ferie annuali di cure idrotermali, alle condizioni e nei limiti sia dell'art. 4 della legge 7 agosto 1982 n. 526, sia dell'art. 13 della legge 11 novembre 1983 n. 638, di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, è soggetta alla tutela contemplata dall'art. 2110 cod. civ., con il conseguenziale diritto al relativo trattamento economico, in quanto configura una fattispecie legale di impossibilità temporanea della prestazione lavorativa la quale è riferibile alla persona del dipendente, ma a lui non imputabile ed è altresì legata, mediante un nesso di causalità mediato e indiretto, ad uno stato patologico abbisognante di quelle cure, per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative, delle quali non occorre l'accertamento di indifferibilità, per potere ammettere il dipendente alla suddetta tutela. V. Corte Cost. n. 559/87.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 526 art. 4, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)