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Sez. 1, Sentenza n. 29021 del 05/06/2003 Cc. (dep. 08/07/2003) Rv. 224898 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Principio della non revocabilità per effetto di successiva condanna a pena parimenti sospesa - Non operatività in caso di revoca della seconda sospensione.
Stato
decisa il 2003-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224898-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, c.p., espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa; presupposto che viene necessariamente meno, con ogni conseguenziale effetto, quando una delle sospensioni venga "ex lege" revocata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)