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Sez. 6, Sentenza n. 2245 del 04/06/1997 Cc. (dep. 11/07/1997) Rv. 209333 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Revoca in base a seconda condanna condizionalmente sospesa - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209333-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Una condanna condizionalmente sospesa non può dare causa alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza di condanna, stante il disposto dell'art. 168, comma primo, cod. pen., che fa salva la previsione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen.; né il giudice dell'esecuzione può rilevare l'eventuale erronea concessione del beneficio, stante l'intervenuto giudicato sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)