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Sez. 5, Sentenza n. 22956 del 11/04/2003 Cc. (dep. 26/05/2003) Rv. 224953 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Concordato preventivo o amministrazione controllata - Fatti di bancarotta fraudolenta e semplice - Liquidatore di società - Nozione - Estensione ai liquidatori nominati nel concordato preventivo con cessione dei beni per la liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 182 della stessa legge fallimentare.
Stato
decisa il 2003-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224953-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

La locuzione "liquidatori di società" di cui al n. 1 dell'art. 236 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che rende applicabili gli artt. 223 e 224 della stessa legge fallimentare alle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, ricomprende sia i liquidatori di società in scioglimento, menzionati dagli artt. 2275 e 2450 cod.civ., oltre che dall'art. 146 l.f., sia i liquidatori nominati nel concordato preventivo con cessione di beni ai fini della liquidazione del patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 182 l.f. Tale estensione è giustificata sia dall'interpretazione letterale, che non autorizza l'opposta soluzione ermeneutica - data la sostanziale assimilabilità delle due figure di liquidatori, entrambi investiti del potere di disposizione dei beni societari in vista della definizione di rapporti giuridici sottesi - sia dalla "ratio" della normativa, che consiste nella conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa, costituente la garanzia per i creditori.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 236 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 236 com. 2 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)