Sez. U, Sentenza n. 43428 del 30/09/2010 Ud. (dep. 07/12/2010) Rv. 248381 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Concordato preventivo - Soggetti attivi - Liquidatore di società - Nozione - Estensione ai liquidatori nominati nel concordato preventivo con cessione di beni - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
Il liquidatore nominato nel concordato preventivo con cessione dei beni non è soggetto attivo dei reati di bancarotta fraudolenta o semplice richiamati nell'art. 236, comma secondo, n. 1, legge fall., in quanto non si identifica con alcuno dei soggetti espressamente indicati nella suddetta disposizione ed in particolar modo, tra questi, con i "liquidatori di società".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST., Legge Falliment. art. 236 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)