Sez. U, Sentenza n. 327 del 02/02/1976 (Rv. 379007 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - NOZIONE - GIUDICE AMMINISTRATIVO - COGNIZIONE DEL MERITO ANZICHE DELLA LEGITTIMITA DELL'ATTO - DUPLICE DIFETTO DI GIURISDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - NOZIONE - GIUDICE AMMINISTRATIVO - COGNIZIONE DEL MERITO ANZICHE DELLA LEGITTIMITA DELL'ATTO - DUPLICE DIFETTO DI GIURISDIZIONE.*
Sono viziate da difetto di giurisdizione sia la decisione con la quale il giudice amministrativo invada la sfera della giurisdizione di merito quando la legge gli attribuisca il solo Sindacato di legittimita, sia la decisione con la quale egli ometta di esercitare la giurisdizione di merito nei casi in cui ne sia investito. Il difetto di giurisdizione e duplice, poi, nell'ipotesi in cui il giudice amministrativo abbia conosciuto del merito dell'atto anziche della legittimita di esso, poiche in tal caso, non solo egli ha esercitato un potere giurisdizionale (di merito) che la legge non gli attribuisce, ma ha anche, per altro verso, omesso di esercitare la giurisdizione (di legittimita) che invece gli e conferita. (V 2099/75, mass n 375835; (V 344/74, mass n 368008; (V 745/72, mass n 356896).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)