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Sez. U, Sentenza n. 4442 del 14/05/1987 (Rv. 453165 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE RELATIVA ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN SEDE DI GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ O DI MERITO - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453165-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE RELATIVA ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN SEDE DI GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ O DI MERITO - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE.*

La questione diretta a stabilire se la controversia spetta alla cognizione del giudice amministrativo in Sede di giurisdizione di legittimità, ovvero al medesimo giudice in Sede di giurisdizione anche "di merito", rientra fra quelle deducibili con ricorso per regolamento preventivo, ai sensi degli artt. 37 e 41 cod. proc. civ.. (V 2325/80, mass n 406011; (V 327/76, mass n 379007).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)