diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 42647 del 03/10/2024 Cc. (dep. 21/11/2024) Rv. 287245-03

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE | Delitto di tortura – Requisito della pluralità di condotte - Reiterazione differita nel tempo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287245-03

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del delitto di tortura di cui all'art. 613-bis, comma primo, cod. pen., la locuzione "mediante più condotte" va riferita non solo a una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche a una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico.

Cod. Pen. art. 613 bis, Legge 14/07/2017 num. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)