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Sez. 5 - , Sentenza n. 50208 del 11/10/2019 Cc. (dep. 11/12/2019) Rv. 277841 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Delitto di tortura ex art. 613-bis cod. pen. – Elemento oggettivo - Requisito della pluralità di condotte violente o minatorie - Reiterazione differita nel tempo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277841-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del delitto di tortura di cui all'art. 613-bis, comma primo, cod. pen., la locuzione "mediante più condotte" va riferita non solo ad una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 613 bis, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)