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Sez. L, Sentenza n. 90 del 10/01/1986 (Rv. 443742 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE ILLEGITTIMI - CONVERSIONE DEL PRIMO IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - INTERVALLO TRA LE SUCCESSIVE OSSERVAZIONI - IRRILEVANZA - TERMINE DI SESSANTA GIORNI PER L'IMPUGNATIVA DECORRENTE DALLA SCADENZA DEL TERMINE - INAPPLICABILITÀ - CONTESTAZIONE SUCCESSIVA DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ESTROMISSIONE DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443742-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE ILLEGITTIMI - CONVERSIONE DEL PRIMO IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - INTERVALLO TRA LE SUCCESSIVE OSSERVAZIONI - IRRILEVANZA - TERMINE DI SESSANTA GIORNI PER L'IMPUGNATIVA DECORRENTE DALLA SCADENZA DEL TERMINE - INAPPLICABILITÀ - CONTESTAZIONE SUCCESSIVA DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ESTROMISSIONE DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

In ipotesi di successivi contratti a termine illegittimi - una volta convertitosi per legge il primo in rapporto a tempo indeterminato - è irrilevante che l'intervallo tra le successive assunzioni (in cui il rapporto è da considerare sospeso) sia più o meno lungo, come anche - non potendo l'apposizione (illegittima) del termine valere come manifestazione unilaterale di recesso da parte del datore di lavoro e quindi come formale licenziamento assoggettabile alla impugnativa entro il termine (di carattere decadenziale) di sessanta giorni di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 - è altresì irrilevante che dopo la scadenza del termine sia trascorso un intervallo di tempo superiore a sessanta giorni prima che il lavoratore abbia contestato la legittimità della sua estromissione dall'azienda, a meno che tale intervallo non sia di lunghezza tale da implicare un completo disinteresse di entrambe le parti e quindi lo scioglimento del rapporto per mutuo consenso. (V 667/85, mass n 438872; (V 1646/83, mass n 426489).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)