Sez. L, Sentenza n. 1321 del 08/02/1988 (Rv. 457484 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI A TERMINE ILLEGITTIMI - CONVERSIONE DEI RAPPORTO IN RAPPORTO UNICO A TEMPO INDETERMINATO - DURATA DELL'INTERVALLO TRA DETTI RAPPORTI E DECORSO DI UN TERMINE DI OLTRE SESSANTA GIORNI DALLA SCADENZA PRIMA DELLA CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA ESTROMISSIONE DELL'AZIENDA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI A TERMINE ILLEGITTIMI - CONVERSIONE DEI RAPPORTO IN RAPPORTO UNICO A TEMPO INDETERMINATO - DURATA DELL'INTERVALLO TRA DETTI RAPPORTI E DECORSO DI UN TERMINE DI OLTRE SESSANTA GIORNI DALLA SCADENZA PRIMA DELLA CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA ESTROMISSIONE DELL'AZIENDA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
In ipotesi di successivi contratti a termine illegittimi, una volta convertitosi per legge il primo in rapporto a tempo indeterminato, è irrilevante che l'intervallo tra le successive assunzioni (in cui il rapporto è da considerarsi sospeso) sia più o meno lungo e -non potendo l'apposizione (illegittima) del termine valere come manifestazione unilaterale di recesso da parte del datore di lavoro e quindi come formale licenziamento assoggettabile alla impugnativa entro il termine (di carattere decadenziale) di sessanta giorni di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966- è altresì irrilevante che dopo la scadenza del termine sia trascorso un intervallo di tempo superiore a sessanta giorni prima che il lavoratore abbia contestato la legittimità della sua estromissione dall'azienda, tranne che detto intervallo come, nella specie, quello di circa un triennio) sia di lunghezza tale da implicare un completo disinteresse di entrambe le parti e quindi lo scioglimento del rapporto per mutuo consenso. (V 2294/86, mass n 445427; (V 2256/86, mass n 445402; (V 4514/86, mass n 447260; (V 6914/86, mass n 449027; (Conf 90/86, mass n 443742).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)