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Sez. 3 - , Sentenza n. 9675 del 12/04/2023 (Rv. 667396 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE | Stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell’oggetto - Obbligo risarcitorio da omessa informazione del notaio rogante - Sussistenza - Misura - Obbligo di restituzione del corrispettivo in capo alla parte contrattuale - Rilevanza ostativa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667396-01

NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell'oggetto è suscettibile di determinare in capo al notaio rogante un obbligo di risarcimento del danno da omessa informazione commisurato al corrispettivo contrattuale versato dall'una all'altra parte contrattuale, non rilevando in senso contrario che dalla nullità derivi, per quest'ultima, il distinto obbligo di restituire l'indebito eventualmente ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di un notaio, che aveva omesso di informare la cessionaria di un credito IVA, della incedibilità del credito IVA portato dalla cedente in compensazione e non chiesto a rimborso).

Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)