Sez. 5 - , Ordinanza n. 12759 del 14/05/2019 (Rv. 653862 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Tariffa di visita sanitaria di cui al d.lgs. n. 194 del 2008 - Imposizione forfettizzata con adeguamento al singolo operatore - Art. 27 del Regolamento Ce n. 882 del 2004 - Conformità della normativa nazionale - Parametri considerati dall'ente impositore - Contestabilità - Sussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
La tariffa contenuta nella sezione 6 dell'allegato A al d.lgs. n. 194 del 2008, quantificata in modo forfetario sulla base dei costi complessivi sostenuti dall'Amministrazione per lo svolgimento delle visite di vigilanza sanitaria, con adeguamento del relativo carico alle concrete caratteristiche del singolo operatore agroalimentare, è rispettosa del parametro della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato previsto dall'art. 27, comma 5, del Regolamento CE n. 882 del 2004, essendo peraltro sempre consentito al soggetto passivo contestare l'importo richiestogli, sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza della realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall'ente impositore. (Fattispecie relativa ad impresa operante nel settore della commercializzazione e vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 194 all. A art. 1, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 194 all. A art. 3, Regolam. Consiglio CEE 29/04/2004 num. 882 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)