Sez. 3 - , Sentenza n. 8448 del 24/03/2023 (Rv. 667107 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO | Tariffa per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ai sensi del d.lgs. n. 194 del 2008 - Esenzione per imprenditori agricoli ex art. 48, comma 5, l. n. 96 del 2010 - Norma di interpretazione autentica del Regolamento n. 882/04/CE - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Applicazione retroattiva - Esclusione. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE - In genere.
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO
In tema di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, la scelta legislativa - operata con l'art. 48, comma 5, della l. n. 96 del 2010, che ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 1 del d.lgs. n. 194 del 2008 - di esonerare gli imprenditori agricoli dall'ambito applicativo del citato d.lgs. è espressione di discrezionalità del legislatore nazionale, il quale è libero di individuare in via esclusiva il sistema di finanziamento dei predetti controlli ed i soggetti esentati dal contributo, e non della necessità di "adeguarsi" al Regolamento n. 882/04/CE, con la conseguenza che a detta scelta non può riconoscersi efficacia retroattiva.
Cod. Civ. art. 2135, Legge 04/06/2010 num. 96 art. 48 com. 5, Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 32, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 194 art. 1 com. 3, Regolam. Comunitario 29/04/2004 num. 882, Regolam. Consiglio CEE 15/03/2017 num. 625
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)