Sez. 1, Sentenza n. 14982 del 28/06/2006 (Rv. 592253 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE | Contratti di fornitura - Applicabilità - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE
In materia di opere pubbliche, l'istituto della rescissione di cui all'art. 340 della legge 25 marzo 1865, n. 2248, all. F, si applica non solo ai contratti di appalto, ma anche ai contratti di fornitura per lavori da realizzare in economia, come si ricava dalla lettura coordinata del predetto articolo con l'art. 325 della medesima legge (che richiama anche le "somministrazioni" necessarie per la realizzazione dell'opera pubblica) e dalla "ratio" dell'istituto, senza che argomenti in contrario possano trarsi dall'art. 27 del regolamento approvato con r.d. 25 maggio 1895, n. 350 - che contempla la rescissione del solo contratto di appalto - trattandosi di norma regolamentare che prevede il procedimento attuativo dell'istituto, il quale può dunque trovare applicazione, anche in via analogica, purché entro il limite della compatibilità, in tutti i casi in cui esso opera per legge.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1865 num. 2248 art. 325, Legge 25/03/1865 num. 2248 art. 340, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)