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Sez. 1, Sentenza n. 8534 del 23/06/2000 (Rv. 537938 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE | Natura - Differenze rispetto alla rescissione del contratto quale rimedio generale prevista dagli artt. 1447 e segg cod. civ. - Dichiarazione formale della P.A. - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537938-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE

La rescissione del contratto di appalto di opere pubbliche si distingue dalla rescissione del contratto in generale per le sue connotazioni pubblicistiche, che ne fanno un mezzo di natura autoritativa, che si sostanzia in un atto amministrativo, comunemente ritenuto espressione di autotutela della p.a. Detto potere, per essere legittimamente esercitato, deve essere previsto per legge, e si deve manifestare nelle forme di legge. Ne consegue, alla stregua del combinato disposto degli artt. 29 del d.P.R. n. 1063 del 1962, 340 della legge n. 2248 del 1865 e 27, 28 e 29 del R.D. n. 350 del 1895, che, per l'avvio del procedimento di rescissione del contratto di cui si tratta, occorre una formale dichiarazione in tal senso effettuata dalla P.A., non essendo sufficienti l'ordine impartito all'appaltatore di riprendere i lavori sospesi e il rifiuto da lui opposto all'esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1865 num. 2248 all. F art. 340, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 27, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 28, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 29, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)