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Sez. L, Sentenza n. 162 del 08/01/2009 (Rv. 606380 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Garanzia ex art. 36 cost. - Portata - Successione tra contratti collettivi - Indennità relativa alla mancata limitazione dell'orario di lavoro - Trattamento peggiorativo - Criteri della proporzionalità, sufficienza ed intangibilità della retribuzione - Applicabilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606380-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

La tutela apprestata dall'art. 36 Cost. a favore del lavoratore subordinato non si riferisce a singoli elementi retributivi ma al trattamento economico globale attribuito. Ne consegue che, ove, a seguito di successione tra contratti collettivi, sia riconosciuta una indennità, relativa alla mancata limitazione dell'orario di lavoro, commisurata all'8 per cento della retribuzione e della contingenza in luogo di quella, precedentemente attribuita, del 25 per cento della retribuzione e della contingenza, non si verifica una lesione dei criteri di proporzionalità e sufficienza, in quanto la stessa non può riguardare una singola clausola ma deve tener conto del complessivo assetto della retribuzione. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la correttezza della decisione impugnata atteso che la nuova deteriore previsione contrattuale si inseriva in una disciplina contrattuale di più ampio contenuto, che evitava, con la previsione di emolumenti forfetari compensativi rispetto alla precedente regolamentazione dell'indennità, ogni pregiudizio attuale per la retribuzione globale e, comunque, introduceva, per altri istituti, miglioramenti retributivi).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)