Sez. L, Sentenza n. 1576 del 12/02/2000 (Rv. 533777 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Successione di contratti collettivi - Modificazione dei criteri di calcolo della retribuzione - Conservazione dei livelli economici acquisiti e delle mansioni svolte - Principi di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. e di intangibilità della professionalità - Violazione - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Nella successione di diversi contratti collettivi non è configurabile l'illegittimità della nuova disciplina per violazione dei principi di adeguatezza della retribuzione e di garanzia delle professionalità acquisite di cui agli art. 36 Cost. e 2103 cod. civ., nel caso in cui la modifica dei criteri di calcolo della retribuzione non determini un peggioramento del livello economico acquisito dai lavoratori e non incida sulla loro professionalità, comportando la loro assegnazione a meno qualificanti mansioni.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)