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Sez. 1, Sentenza n. 4477 del 21/02/1983 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 159036 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - PROVA RACCOLTA ALL'ESTERO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159036-01

PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - PROVA RACCOLTA ALL'ESTERO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - LIMITI.*

In virtù dell'art. 27 disp. Prel. Cod. civ. le prove raccolte all'estero, per essere ammissibili in un giudizio che si svolge in Italia, devono rispondere a criteri di legalità, con riferimento alla legge dello stato in cui furono assunte (applicazione del principio del locus regit actum). Ne consegue che il Sindacato del giudice italiano non può andare oltre una verifica formale dell'atto che intende utilizzare, con esclusivo riferimento alle modalità di acquisizione senza costituire una inammissibile ingerenza negli ordinamenti giuridici di altri paesi, a meno che non si rinvenga una violazione dei principi di ordine pubblico ex art. 31 disp. Prel. Cod. civ..*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 27, Preleggi art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)