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Sez. 3, Sentenza n. 9823 del 19/06/1985 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170849 - 01

PROVA PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DI AUTORITÀ STRANIERE - PROVE RACCOLTE ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ NEL PROCEDIMENTO PENALE IN ITALIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170849-01

PROVA PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DI AUTORITÀ STRANIERE - PROVE RACCOLTE ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ NEL PROCEDIMENTO PENALE IN ITALIA - LIMITI.*

Le prove raccolte all'estero sono ammissibili in un giudizio che si svolge in Italia, purché siano state assunte legalmente con riferimento alla Forma, secondo la legge del luogo dove sono state raccolte e non siano in contrasto con le nostre leggi proibitive concernenti le persone e gli Atti o comunque che, in qualsiasi modo, riguardino l'ordine pubblico. Ne consegue che non possono essere introdotti ed utilizzati nel processo quegli Atti istruttori delle autorità straniere, che, pur se espletati secondo la legge del luogo, non siano conformi alle nostre norme, attinenti alle essenziali esigenze del rispetto dei diritti della difesa. (V mass n 161184; (V mass n 159036; (V mass n 148610; (Conf mass n 164825).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 463 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 657, Preleggi art. 27, Preleggi art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)