Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 3 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14587
- Circolazione stradale
- Veicoli industriali
- Carico notevolmente eccedente il consentito
- Sanzioni penali
- Asserita violazione del principio di uguaglianza
- Ius superveniens: mutamento del regime sanzionatorio
- Necessità di una nuova valutazione della rilevanza
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 5 (sostitutivo dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, essendo stata detta disposizione integralmente sostituita, successivamente all'ordinanza di remissione, dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso, a seconda, cioè, che questo ecceda di dieci, venti, trenta o di oltre trenta quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo. Di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute. - S. n. 50/80, che dichiarò non fondata la questione di cui sopra. O. nn. 147, 167, 169 e 195/80; 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158/81; 4/82, che dichiararono la stessa manifestamente infondata.
Norme impugnate
- art. 5 legge 5 maggio 1976, n. 313
Parametri
- art. 3, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1982 dal Pretore di Montefiascone, nel procedimento penale a carico di Albani Giovanni, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza del Pretore di Montefiascone indicata in epigrafe propone, in relazione all'art. 3 Cost., la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 147, 167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158 del 1981, 4 del 1982.
punto 2
Considerato che, peraltro, dopo l'emanazione della suindicata ordinanza, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso, a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo;
che, di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Montefiascone. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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