Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 83 del 1981
Massime (1)
Massima n. 16073
- Circolazione stradale
- Circolazione con veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito
- Ammenda di lire 800.000 e arresto di 15 giorni
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali), promossi con ordinanze emesse dal pretore di Asti il 19 settembre 1980, dal pretore di Piana degli Albanesi il 25 marzo 1980, dal tribunale di Sassari il 5 marzo, il 12 febbraio, il 19 marzo e il 4 aprile 1980, dal tribunale di Ravenna il 1 ottobre 1980 e dal pretore di Arona il 13 settembre 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 789, 790, da 795 a 799 e 806 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 1980 e n. 20 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Ritenuto che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 147, 167, 169 e 195 del 1980;
punto 2
Considerato che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi vanno dichiarate manifestamente infondate previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, sollevate in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. dai tribunali di Sassari e Ravenna e dai pretori di Asti, Piana degli Albanesi ed Arona con le ordinanze in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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