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Sez. L, Sentenza n. 9893 del 12/11/1996 (Rv. 500499 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Azione di arricchimento senza causa per prestazioni rese dal lavoratore - Proposizione in via subordinata in ipotesi di nullità del contratto di lavoro ed inapplicabilità della salvaguardia ex art. 2126 cod. civ. - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza - Sussidiarietà dell'azione di arricchimento - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad incarico universitario conferito "contra legem".
Stato
decisa il 1996-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500499-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE

Nel caso in cui si facciano valere in giudizio crediti derivanti da un dedotto rapporto di lavoro subordinato e in subordine, in relazione alle prestazioni effettivamente rese dal lavoratore, si esperisca l'azione di arricchimento senza causa, per l'ipotesi di dichiarazione della nullità del contratto per contrasto con norme imperative comportanti l'inapplicabilità delle norme di salvaguardia dei diritti del lavoratore di cui all'art. 2126 cod. civ., il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, rilevante ai fini della sua proponibilità, non incide sul regime della competenza e, quindi, è configurabile la competenza del pretore, giudice del lavoro, anche per la domanda subordinata. (Fattispecie relativa a nullità di incarico di insegnamento universitario in base all'art. 123, secondo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., DPR 11/07/1980 num. 382 art. 123 com. 2, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)